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La direttiva 93/42 Cee concernente i Dispositivi medici Decreto legislativo di attuazione n° 46 del 24 febbraio 1997 Per tutti i soggetti coinvolti: data ultima di applicazione : 14 giugno 1998Per i fabbricanti (odontotecnici): prima scadenza in Italia: 21 Settembre 1997 Scopo della direttiva Tutelare i pazienti da dispositivi insicuri e da elementi o condizioni d’uso che possano rendere insicuro il dispositivo medico Chi risponde alla direttiva?
Che cosa è un dispositivo medico?
Qualsiasi
strumento, apparecchio, impianto, sostanza od altro prodotto utilizzato da solo
o in combinazione e destinato dal fabbricante ad essere impiegato esclusivamente
o principalmente sull’uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo terapia,
compensazione, studio, sostituzione, modifica. In Laboratorio: esempi di dispositivi medici NON su misura
Questi materiali od accessori dovranno essere sicuri:
Le aziende che li fabbricano sono responsabili della
loro conformità. Dispositivo su misura
Qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente sulla
base della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato e
indicante, sotto la responsabilità del medesimo, le caratteristiche di
progettazione e destinato ad essere utilizzato solo per un determinato
paziente. Fabbricante Da quando arriva in laboratorio la prescrizione con l’impronta... a quando la protesi tornerà in studio con l’imballaggio, etichettata, con la dichiarazione e le istruzioni, nella progettazione tecnica esecutiva, nello scambio di ulteriori dati con lo studio, nelle fasi di fabbricazione ma anche nell’acquisto di materiali ed attrezzature nell’assegnare le mansioni nel laboratorio, è compito dell’odontotecnico individuare il rischio, analizzarlo, eliminarlo, evitare che se ne crei uno nuovo, e segnalarlo se non è stato possibile minimizzarlo Rischi da considerare
Controlli La fabbricazione andrà controllata su prescrizione
del dentista e conformemente alla progettazione tecnica di esecuzione
l’odontotecnico dovrà fabbricare una protesi in cui non vi siano rischi
per la sicurezza del paziente ... o segnalerà se alcuni rischi non sono
stati minimizzati Nel caso della protesi, dispositivo su misura, sarà
il titolare del laboratorio odontotecnico a dichiarare e garantire la
conformità Quindi l’organizzazione del laboratorio va prima analizzata e poi impostata in modo che al titolare sia chiaro come in quella fase, quell’addetto, con quei materiali e con quell’attrezzatura, effettuando quel controllo stia operando coerentemente per raggiungere il risultato della protesi sicura Dichiarazione di conformità L’odontotecnico dovrà dichiarare che la protesi che ha fabbricato è sicura, poiché risponde a quanto richiede la direttiva 93/42 Cee e cioè rispetta i requisiti essenziali di sicurezza e salute specificati dalla Direttiva nell'allegato La documentazione tecnica L’odontotecnico dovrà mettersi in grado di dimostrare quanto dichiarato, registrando su proprie schede i materiali usati, chi ha lavorato alla protesi, i controlli effettuati ed i loro risultati, le attrezzature utilizzate, le osservazioni e le integrazioni alla prescrizione del dentista, il progetto di esecuzione tecnica del dispositivo su misura (protesi) Archiviazione L’odontotecnico dovrà mettere in grado l’autorità di valutare se la protesi è stata fabbricata secondo quanto previsto dalla 93/42 Cee e conserverà per 5 anni la documentazione |
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